LORENTEGGIO NEWS
a cura Associazione Esercenti Lorenteggio Foppa e Vie Limitrofe
STATUTO ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ASSELOR
Art. 1 - Costituzione
E' costituita in Milano l'Associazione Commercianti , senza scopo di lucro, ASSELOR.
Essa ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed è apartitica e laica.
L'Associazione ha sede a Milano in Via Donati 16.
Art. 2 – Scopi dell’Associazione
Gli scopi sociali dell'Associazione sono:
L'associazione perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere:
Art. 3 – Associati
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura o specie, sia pubblici che privati, che esercitano una attività commerciale, di pubblico esercizio, di servizi, professionale o artigianale in via Lorenteggio, in Piazza Bolivar, in via Foppa e nelle vie ad essa limitrofe.
Non possono divenire o permanere Associati i minori, gli interdetti, i falliti non riabilitati ed i colpiti da condanne penali per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione.
La domanda di ammissione come Associato, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello statuto, deve essere presentata ad un membro del Consiglio direttivo che provvederà a consegnarla alla Segreteria dell'Associazione. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare nel caso di ditta individuale e dal legale rappresentante nel caso di società di capitali o di ente. Nella domanda deve essere indicata la categoria economica di appartenenza.
Ogni domanda di associazione verrà sottoposta al Consiglio direttivo in occasione della prima riunione programmata. Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego alla richiesta di associazione nel caso il richiedente non rispetti i requisiti di cui sopra o in mancanza di altri requisiti idonei alla ammissibilità.
L'adesione in qualità di Socio è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da far pervenire con lettera entro il 30 settembre di ogni anno.
Gli Associati si distinguono in tre categorie: Associati Ordinari, Associati Attivi, Associati Sostenitori.
Il contributo associativo viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. Tale contributo deve essere versato entro 30 giorni dalla richiesta di adesione o dal rinnovo della stessa.
Per il primo anno di attività sociale le quote vengono così stabilite:
Gli Associati ‘ordinari’ avranno accesso ai servizi di base, mentre gli Associati ‘attivi’ e 'sostenitori'- oltre che a quelli di base - potranno accedere a tutti i servizi a valore aggiunto che l’Associazione riuscirà a mettere a disposizione senza richiedere ulteriori contributi.
Eventuali altri servizi che dovessero richiedere particolari investimenti saranno soggetti a un contributo a parte che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo e l’adesione agli stessi sarà facoltativa.
A titolo esemplificativo, i servizi che si intendono di base possono essere:
A titolo esemplificativo, i servizi che si intendono a valore aggiunto possono essere:
Gli Associati morosi non possono partecipare alle Assemblee. Gli Associati possono utilizzare la sigla e il marchio dell'Associazione esclusivamente per poter dimostrare di essere iscritti all'Associazione. I mezzi di identificazione della qualità di Associato (adesivi, vetrofanie, tessere, ecc.) sono e restano di proprietà dell'Associazione che in ogni momento potrà richiederne la restituzione o la distruzione.
Art. 4 - Espulsione di un Associato
Cessa di far parte dell'Associazione:
Qualora sussistano gravi motivi di carattere morale, deontologico o comunque pregiudizievole per gli Associati nel loro complesso, il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, la sospensione e l'espulsione di un Associato dall'Associazione. Il provvedimento verrà comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata e l'Associato colpito avrà diritto di appello al Consiglio entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Gli Associati che recedono dall'Associazione o che per qualunque motivo cessano di farne parte perdono ogni diritto sulla quota associativa versata.
Art. 5 – I proventi dell’Associazione
Le Entrate dell'Associazione provengono da:
Art. 6 – L’amministrazione delle entrate
L'amministrazione delle entrate e delle uscite per il conseguimento degli scopi dell'Associazione è affidata al Presidente ed al Tesoriere che ne rispondono al Consiglio Direttivo. Il presidente ed il tesoriere operano con poteri di firma disgiunti per spese fino a un importo del valore netto massimo di 1.000,00 €. Per importi di valore superiore ai 1.000,00 € Presidente e Tesoriere operano invece con firma congiunta. Nessuna spesa può essere sostenuta che non in stretta correlazione con gli scopi dell'Associazione.
Art. 7 – L’esercizio finanziario
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno ed alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo ed un programma preventivo. Il bilancio consuntivo dovrà essere predisposto entro il 31 marzo di ogni anno. Eventuali eccedenze attive di fine anno dovranno essere riportate al Fondo Comune per la successiva annualità.
Art. 8 – Gli Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:
Art. 9 - L’Assemblea
Gli Associati in regola con gli adempimenti statutari e il regolamento dello Statuto formano l'Assemblea. Ogni Associato dispone di un solo voto. Hanno diritto a votare solamente gli Associati in regola col versamento della quota associativa annuale, se prevista dai regolamenti. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da un altro associato. Ogni Associato non potrà avere più di cinque deleghe.
Nel caso in cui l’ordine del giorno preveda l’elezione di cariche sociali, il diritto di voto, limitatamente a tale deliberazioni, non è consentito agli Associati da meno di sei mesi dalla data in cui si svolge. Nello stesso modo agli stessi è preclusa la possibilità di accedere a cariche elettive. I primi titolari di cariche sociali sono nominati contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno; il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 10 Associati in regola con le norme statutarie.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.
Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati .
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, in prima e seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati. In terza convocazione, da stabilirsi ad almeno un mese e a non più di due mesi di distanza dalla seconda, sarà ritenuta valida la decisione presa dalla maggioranza degli Associati presenti.
Le convocazioni dovranno essere effettuate mediante avviso scritto - contenente ordine del giorno, luogo e data dell’orario della prima e della eventuale seconda convocazione - per posta elettronica, a mano, per lettera raccomandata a.r., in ogni caso da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione.
Nel caso di avviso inviato con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, l'Associato destinatario dovrà rispondere con lo stesso mezzo confermando di avere ricevuto la convocazione. Tanto l'avviso quanto il messaggio di risposta dovranno essere conservati su base cartacea agli atti sociali.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, scelti tra gli Associati, compreso tra 5 e 11. I partecipanti all’Assemblea, convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo e aventi diritto di voto, voteranno dapprima per decidere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e quindi esprimeranno le loro preferenze fino a un numero massimo pari al numero di membri stabilito.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo stabilito dalla stessa Assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall’incarico, Il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Nell’impossibilità di dare seguito a questa modalità, iI Consiglio procede alla cooptazione diretta fra gli altri Associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibererà l’eventuale ratifica. Qualora decada oltre la metà dei membri del Consiglio l’Assemblea provvederà, entro 45 giorni, alla nomina del nuovo Consiglio.
Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto per posta elettronica, a mano o per lettera raccomandata a.r., in ogni caso da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data di riunione. Nel caso di avviso inviato con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il Consigliere destinatario dovrà rispondere con lo stesso mezzo confermando di avere ricevuto la convocazione. Tanto l'avviso quanto il messaggio di risposta dovranno essere conservati su base cartacea agli atti sociali.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi presiede la riunione (il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente o ancora il Membro più anziano del Consiglio) vengono conservati agli atti.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli Associati, e di verificare la legittimazione dei presenti a parteciparvi (inclusa la regolarità delle eventuali deleghe).
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano al Vice Presidente più anziano, con facoltà di delega o di procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Art. 12 – Norme finali
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai fini di attività sociale.
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si da riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazione.